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| :: News Letter |
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| Statuto |
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Lo statuto comunale, nell'ambito dei princìpi fissati dal Dlgs 267/2000, stabilisce le norme
fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le
forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione
dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del
decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma
e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal Dlgs 267/2000.
Lo statuto comunale stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai
sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e
negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute
da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Tali disposizioni si applicano anche alle successive modifiche.
Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale
degli statuti.
Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

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